1. Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 massimo 13 membri eletti dall'assemblea dei soci.
3. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.
4. Il Consiglio Direttivo è responsabile della gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, inclusa la gestione economica e finanziaria.
5. Il Consiglio nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il segretario, e il Tesoriere.
6. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito.
7. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento delle attività per conto dell'ASSOCIAZIONE, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.
8. Il Consiglio direttivo è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei componenti.
9. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con almeno 5 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta.
10. I verbali delle sedute del Consiglio direttivo sono redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, devono essere trascritti nel Libro Verbali delle riunioni e Deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Consiglio medesimo.
11. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti.
12. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.