Statuto

1.

È costituita l'associazione no profit denominata "ARTEINCOMUNE-APS", di seguito denominata ASSOCIAZIONE.

2.

L'ASSOCIAZIONE è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017. La dizione Associazione di Promozione Sociale e l'acronimo APS sono utilizzabili solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento e della conservazione della qualifica da parte dell'istituzione preposta.

3.

L'ASSOCIAZIONE ha sede legale in Olgiate Molgora (LC).

4.

La sede legale potrà essere trasferita, senza necessità di modifica statutaria, su decisione del Consiglio Direttivo.

1.

L'ASSOCIAZIONE è apolitica, aconfessionale e senza scopo di lucro, che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2.

L'ASSOCIAZIONE ha per scopo principale "l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale" (articolo 5 lettera i del D. Lgs. 117/2017).

3.

L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

4.

L'ASSOCIAZIONE può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 2.2 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al consiglio direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.

5.

L'ASSOCIAZIONE persegue le seguenti finalità:

a

Agisce per favorire la cultura, l'arte e il benessere degli associati e di quanti si aggregano in vario modo. Sostiene anche l'iniziativa di quanti concorrono a perseguire il bene comune, a elevare i livelli di coesione favorendo la partecipazione, l'inclusione e lo sviluppo dell'azione creativa.

b

Promuove lo spirito di appartenenza ed identità ad una comunità attraverso la conoscenza del proprio territorio nelle sue componenti naturali, etnografiche, storiche e artistiche.

c

Promuove iniziative e progetti in campo culturale, educativo e artistico, tramite l'organizzazione di eventi allestiti all'interno di un panorama del territorio.

1.

L'ASSOCIAZIONE a titolo esemplificativo intende svolgere:

a

Organizzazione e gestione di mostre ed esposizioni artistiche.

b

Organizzazione di Concorsi e Corsi, formazione e attività didattiche, manifestazioni, convegni, dibattiti, seminari e ricerche di ogni tipo per il raggiungimento e la diffusione dei propri scopi e delle proprie ricerche e/o studi.

c

Organizzazione eventi multimediali.

d

Stipulare convenzioni con Enti pubblici, scuole e privati per la gestione di corsi e seminari, nell'ambito dei propri scopi istituzionali.

e

Organizzazione di escursioni e uscite per visite ed eventuale collaborazione con musei e mostre nazionali ed internazionali ove in possesso, in proprio o tramite affiliazioni ad Enti terzi, dei requisiti previsti dalle vigenti normative.

f

Pubblicazione di cataloghi, bollettini, riviste, giornali, documenti e libri opuscoli, atti di convegni, di seminari, studi e ricerche, materiale didattico, sia cartacei, sia online.

2.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

3.

L'Associazione può operare in Italia ed all'estero, nei modi e con gli strumenti ritenuti di volta in volta idonei per il conseguimento delle finalità statutarie.

4.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ASSOCIAZIONE tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei soci dell'ASSOCIAZIONE. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

5.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ASSOCIAZIONE di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

6.

L'ASSOCIAZIONE può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del Codice, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore ai limiti dell'articolo 36 comma 1 D.Lgs.117/2017.

7.

L'ASSOCIAZIONE ha l'obbligo di assicurare i propri volontari.

1.

La durata dell'associazione è illimitata.

1.

Il patrimonio dell'ASSOCIAZIONE è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento del proprio scopo ed è costituito da:

a

Quote associative annuali stabilite dal Consiglio Direttivo

b

Contributi di enti pubblici e privati

c

Erogazioni liberali di associati e di terzi

d

Donazioni e lasciti testamentari

e

Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice e s.m.i.

f

Attività diverse di cui all'art. 6 del Codice (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali)

2.

È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3.

È fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ASSOCIAZIONE a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

1.

Possono essere soci dell'associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che condividano gli scopi dell'associazione e ne accettino lo statuto. L'associazione può prevedere come associati anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il 50% del numero di APS associate.

2.

I soci si distinguono in:

a

Soci fondatori: coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'associazione.

b

Soci ordinari: coloro che aderiscono successivamente e versano la quota associativa.

c

Soci sostenitori: coloro che erogano in via ordinaria contribuzioni volontarie aggiuntive rispetto alla quota associativa annuale.

d

Soci benemeriti: coloro che hanno acquisito meriti a favore dell'associazione. I soci benemeriti possono essere esentati dal pagamento della quota annuale.

3.

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alle assemblee sociali e di votare, e sono tenuti a rispettare le decisioni prese dall'assemblea e dal consiglio direttivo.

4.

L'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.

1.

L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene decisa dal Consiglio Direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ASSOCIAZIONE.

2.

L'ammissione di un nuovo socio è deliberata dal Consiglio. In caso di rigetto il consiglio direttivo deve entro 60 giorni comunicare la deliberazione con specifiche motivazioni all'interessato. Quest'ultimo a sua volta ha 60 giorni per richiedere che si pronunci l'assemblea.

3.

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.

4.

Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea.

5.

All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio, che è intrasmissibile.

6.

La qualifica di socio si perde per recesso od esclusione. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo.

7.

L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa. La delibera del consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'Assemblea degli associati mediante raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) inviata al Presidente dell'Associazione.

8.

La perdita di qualifica di associato è deliberata dal consiglio direttivo.

1.

I soci hanno il diritto di partecipare alle attività promosse dall'associazione e di intervenire alle assemblee con diritto di voto. Il diritto di voto si acquisisce dopo 30 gg. dall'iscrizione.

2.

I soci hanno il diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

3.

I soci devono rispettare le disposizioni del presente statuto e le deliberazioni degli organi sociali, e sono tenuti a versare la quota associativa annuale.

1.

I soci devono corrispondere, il rinnovo della quota associativa annuale nell'importo stabilito dall'Assemblea dei soci.

2.

La quota associativa è intrasmissibile e non restituibile.

3.

L'adesione all'ASSOCIAZIONE non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.

Gli organi dell'associazione sono:

1.

Assemblea dei soci

2.

Consiglio Direttivo

3.

Presidente

1.

L'assemblea è composta da tutti i soci iscritti da almeno 30 gg. ed è l'organo sovrano dell'associazione.

2.

L'assemblea almeno ogni tre anni elegge i membri del Consiglio Direttivo o quando si ravvisa la necessità.

3.

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per approvare il bilancio.

4.

Le assemblee possono essere ordinarie o straordinarie e vengono convocate dal Presidente con avviso scritto ai soci almeno 5 giorni prima della data fissata tramite comunicazione scritta in forma elettronica/telematica.

1.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

2.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

3.

L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

4.

I soci hanno diritto di voto che siano iscritti da almeno 30 gg. e possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di due associati.

5.

Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci, in proprio o per delega (fino a un massimo di due), iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.

6.

In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci, in proprio o per delega, iscritti nell'apposito libro dei soci.

7.

L'Assemblea può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

8.

All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario, il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

9.

I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

10.

Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.

11.

Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

1.

L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

a

eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati

b

approvare il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte

c

deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge

d

deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione e di esclusione degli associati, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio

e

ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza

f

approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal consiglio direttivo

g

deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza

2.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

a

deliberare sulle modificazioni dello statuto

b

deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione

1.

Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

2.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 massimo 13 membri eletti dall'assemblea dei soci.

3.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.

4.

Il Consiglio Direttivo è responsabile della gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, inclusa la gestione economica e finanziaria.

5.

Il Consiglio nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il segretario, e il Tesoriere.

6.

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito.

7.

Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento delle attività per conto dell'ASSOCIAZIONE, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

8.

Il Consiglio direttivo è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei componenti.

9.

La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con almeno 5 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta.

10.

I verbali delle sedute del Consiglio direttivo sono redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, devono essere trascritti nel Libro Verbali delle riunioni e Deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Consiglio medesimo.

11.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti.

12.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

1.

Il consiglio direttivo ha il compito di:

a

compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea

b

deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri

c

amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche

d

predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea

e

predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo nonché la relazione sulle attività svolte

f

determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa

g

adempiere alla tenuta e alla conservazione delle scritture contabili

h

accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci

i

deliberare in merito all'esclusione di soci

j

proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci

k

eleggere il Presidente e il Vice Presidente o più Vice Presidenti

l

nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere

m

ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza

n

assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio

o

istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee

p

delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso

q

assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale

1.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.

2.

Il consiglio direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, il presidente convoca Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

3.

Il consiglio direttivo decade qualora la maggioranza dei suoi componenti sia dimissionaria. Il presidente convoca con urgenza l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti.

4.

Il consiglio direttivo è convocato, almeno cinque (5) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta, in forma elettronica/telematica. In caso di urgenza la convocazione potrà essere inoltrata almeno due (2) giorni prima della data prevista per la riunione.

5.

Le riunioni del consiglio direttivo si ritengono valide anche senza convocazione qualora siano presenti nel medesimo momento tutti i consiglieri e tutti i presenti concordano sulla validazione del momento.

6.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

7.

Il consiglio direttivo può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

8.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

1.

Il presidente è eletto tra i componenti del Consiglio Direttivo e può essere riconfermato.

2.

Il Presidente rappresenta l'ASSOCIAZIONE legalmente e di fronte ai terzi.

3.

Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci.

4.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vicepresidente lo sostituisce in tutte le sue funzioni.

5.

Il presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione.

1.

L'esercizio sociale dell'associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

3.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ASSOCIAZIONE, almeno 10 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

1.

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a

il libro degli associati

b

il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea

c

il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo

d

il registro dei volontari

2.

I libri di cui alle lettere a), b), c), d) sono tenuti a cura del consiglio direttivo.

3.

I verbali di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4.

Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.

1.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

1.

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia di associazioni no profit.

2.

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice civile, del Codice e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Bernardelli Giordano

Bonfanti Elvira

Bordon Walmerino

Carianni Marisa

Colombo Massimiliano

Fumagalli Enrico

Galbiati Mariangela

Mandelli Elisa

Mozzanica Agnese

Pistacchio Wanda

Sala Viviana

Speziali Maria Virginia

Vattimo Giovanni

Olgiate Molgora, 13/11/2024